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Canone RAI in bolletta

Pubblicato il 9 Giu 2026

In breve: Il canone RAI in bolletta: come funziona, chi lo paga, importo 2026, chi può essere esentato e come chiedere esenzione o rimborso. Guida con fonti istituzionali e modulistica ufficiale.

Canone RAI in bolletta elettrica: come viene addebitato, come pagarlo e quando si ha diritto all'esenzione

Il **canone RAI in bolletta** è il contributo dovuto per il servizio pubblico radiotelevisivo e, per l'uso privato, viene addebitato direttamente nella bolletta elettrica dell'abitazione di residenza. Per il 2026 l'importo ordinario è pari a **90 euro annui**, suddivisi in 10 rate mensili da gennaio a ottobre. In questa guida ti spieghiamo come funziona il canone RAI in bolletta, chi deve pagarlo, chi può essere esentato e come richiedere esenzione o rimborso, con riferimento alle fonti istituzionali ufficiali.

Indice degli argomenti
  1. Cos'è il canone RAI
  2. Perché il canone RAI è in bolletta
  3. Chi deve pagare il canone RAI in bolletta
  4. Quali apparecchi sono soggetti al canone (chiarimento 2012)
  5. Tabella apparecchi soggetti e non soggetti
  6. Chi può essere esentato dal canone RAI
  7. Come chiedere l'esenzione dal canone RAI
  8. Disdire l'abbonamento con la dichiarazione sostitutiva
  9. Termini di presentazione (Quadro A e Quadro B)
  10. Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva
  11. Rimborso del canone RAI non dovuto
  12. Domande frequenti

Cos'è il canone RAI

Il canone televisivo è un'imposta legata alla detenzione di un apparecchio televisivo o di dispositivi "atti o adattabili" alla ricezione del segnale radiotelevisivo. La RAI ricorda che il canone ordinario riguarda l'ambito familiare, cioè la casa di residenza, mentre esiste anche un canone speciale per alcune attività fuori dall'ambito domestico. Per l'elenco completo delle apparecchiature soggette al canone puoi consultare le FAQ ufficiali RAI.

Perché il canone RAI è in bolletta

Chi paga il canone RAI in bolletta

Dal 2016 il **canone RAI in bolletta** per uso privato viene addebitato direttamente nella fattura dell'energia elettrica dell'utenza domestica residente. L'obiettivo della misura è semplificare la riscossione e ridurre l'evasione, agganciando il pagamento alla fornitura elettrica intestata a un componente della famiglia anagrafica. Per approfondire le novità e gli importi aggiornati, il riferimento è il portale ufficiale del canone RAI.

Chi deve pagare il canone RAI in bolletta

Deve pagare il canone il titolare di un'utenza elettrica domestica residente nell'abitazione in cui vive la famiglia anagrafica, **indipendentemente dal numero di televisori** presenti in casa. Il pagamento è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica e non per singolo apparecchio. Questo significa che, anche se in casa ci sono più TV, il canone RAI in bolletta si paga comunque una volta sola.

Se vuoi capire dove esattamente compare questa voce e come è composta la tua fattura, leggi la nostra guida su come leggere la bolletta della luce voce per voce.

Quali apparecchi sono soggetti al canone (il chiarimento del 2012)

Per stabilire quando scatta l'obbligo di pagare il canone, il punto di riferimento è la nota del **22 febbraio 2012** del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, che ha chiarito cosa si intenda per "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" ai fini dell'insorgere dell'obbligo previsto dalla normativa vigente (RDL 246/1938).

In estrema sintesi, sono soggetti a canone tutti i dispositivi dotati di un **sintonizzatore** capace di ricevere il segnale radiotelevisivo (terrestre o satellitare) tramite l'antenna. Il criterio, quindi, non è la semplice capacità di mostrare immagini, ma la presenza di un sintonizzatore per il segnale di radiodiffusione.

Ne discende, ad esempio, che i **personal computer** – anche se collegati in rete, come nei sistemi di digital signage o simili – non sono soggetti a canone quando permettono di ascoltare o vedere i programmi soltanto via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare. Al contrario, un apparecchio originariamente dotato di sintonizzatore, come un comune **televisore**, resta soggetto a canone anche se in un secondo momento viene privato del sintonizzatore (per esempio perché lo si vuole usare solo per riprodurre DVD).

Di seguito riportiamo la tabella elaborata dal Ministero, che elenca a titolo esemplificativo gli apparecchi atti ed adattabili soggetti al pagamento del canone TV e quelli che non lo sono perché né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

Tabella degli apparecchi soggetti e non soggetti al canone

Apparecchi soggetti al canone (atti o adattabili)Apparecchi NON soggetti al canone
Televisore (anche se usato solo per DVD/console)Monitor per computer privo di sintonizzatore TV
Decoder per il digitale terrestre o satellitarePersonal computer fisso o portatile senza sintonizzatore TV
TV con sintonizzatore integrato (Smart TV)Smartphone e tablet privi di sintonizzatore TV
Sintonizzatore TV interno o esterno per PCSistemi di digital signage che ricevono solo via Internet
Videoregistratore o registratore con sintonizzatoreVideoproiettore senza sintonizzatore TV
Apparecchio radio con sintonizzatore (radioaudizioni)Casse e altoparlanti, lettori multimediali senza tuner

La tabella ha valore esemplificativo: il criterio decisivo resta sempre la presenza o meno di un sintonizzatore per la ricezione del segnale radiotelevisivo. In caso di dubbio sul singolo dispositivo, conviene fare riferimento alle indicazioni ufficiali della RAI e dell'Agenzia delle Entrate.

Chi può essere esentato dal canone RAI

Non tutti devono pagare il canone RAI in bolletta. L'esenzione può riguardare:

Chi **non possiede un televisore** né altri apparecchi atti alla ricezione; chi ha **compiuto 75 anni** con determinati requisiti di reddito; e alcune categorie particolari come diplomatici e personale internazionale previsto dalla normativa. Per verificare i casi ammessi è opportuno fare riferimento alle pagine ufficiali dell'Agenzia delle Entrate e della RAI, che sono le uniche fonti autorizzate in materia.

Come chiedere l'esenzione dal canone RAI

Esenzione canone RAI in bolletta: dichiarazione sostitutiva

Per non ricevere l'addebito del canone RAI in bolletta, bisogna presentare una **dichiarazione sostitutiva** all'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere inviata telematicamente, tramite intermediari abilitati, oppure con raccomandata all'Ufficio Canone TV di Torino; in alcuni casi è possibile usare anche la PEC secondo le istruzioni ufficiali.

Puoi scaricare il modulo ufficiale della dichiarazione sostitutiva direttamente qui: scarica il modulo dichiarazione sostitutiva canone RAI (PDF). È lo stesso modello pubblicato sul portale RAI; verifica sempre di utilizzare la versione più aggiornata prima dell'invio.

Hai domande? Parla con un consulente: 0434 834108

Disdire l'abbonamento con la dichiarazione sostitutiva

I contribuenti titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono disdire l'abbonamento, perché non detengono più alcun apparecchio televisivo in nessuna abitazione (ad esempio perché lo hanno ceduto), devono presentare la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione** compilando il **Quadro A**. Non è più prevista la disdetta dell'abbonamento tramite richiesta di suggellamento dell'apparecchio TV.

Termini di presentazione (Quadro A e Quadro B)

Per la **dichiarazione di non detenzione (Quadro A)**, affinché abbia effetto per l'intero anno, la presentazione deve avvenire a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato, solo per l'anno in corso la scadenza è prorogata al **2 febbraio 2026**). La dichiarazione presentata dal 1° febbraio (solo per il 2026 la decorrenza è spostata al 3 febbraio 2026) ed entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto nel semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va ripresentata ogni anno finché permane la non detenzione dell'apparecchio TV.

La **dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l'addebito (Quadro B)** può invece essere presentata in qualunque momento dell'anno e non va ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati:

Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell'anno di presentazione, il canone non è dovuto già dal primo semestre dell'anno; se ricorrono tra il 2 gennaio e il 1° luglio dell'anno di presentazione, il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre; se ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo; se ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione, si può indicare convenzionalmente il 1° gennaio dell'anno di presentazione, con effetto dal primo semestre dello stesso anno.

Attenzione: la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l'addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla sua ricezione, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati. Resta fermo il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell'importo eventualmente versato in eccesso, con l'apposito modello "Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica" approvato con il provvedimento del 2 agosto 2016.

Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva

Di seguito una serie di casi pratici che aiutano a capire quando e come presentare la dichiarazione sostitutiva per il canone RAI. Apri ciascun esempio per leggere la situazione e la risposta.

Esempio 1 — Più abitazioni e più utenze, TV solo in alcune

Situazione: famiglia di due coniugi, più abitazioni, più utenze elettriche residenziali intestate a uno dei coniugi, apparecchi TV presenti solo in alcune abitazioni.

Serve la dichiarazione? No. Chi ha più contratti di fornitura elettrica riceve l'addebito del canone su una sola delle utenze.

Esempio 2 — Nessun apparecchio TV in casa

Situazione: due coniugi, una sola abitazione, utenza residenziale intestata al marito, nessun apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive.

Si può presentare? Sì, il marito può presentare la dichiarazione per assenza di apparecchi TV compilando il Quadro A.

Esempio 3 — Utenza al marito, abbonamento alla moglie

Situazione: due coniugi nella stessa abitazione, utenza residenziale al marito, abbonamento TV intestato alla moglie.

Si può presentare? No. Conviventi nella stessa abitazione pagano il canone una sola volta, addebitato sulla fattura del marito. L'Ufficio Canone TV procede alla voltura; nessuno dei due deve presentare dichiarazioni.

Esempio 4 — Due abitazioni, due utenze, residenza in una sola

Situazione: due coniugi residenti nell'abitazione A; utenza A al marito, utenza B alla moglie (entrambe residenziali); TV in entrambe.

Si può presentare? Sì, la moglie può presentare il Quadro B per evitare l'addebito sull'utenza a lei intestata, indicando il codice fiscale del marito e la data di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Se l'utenza B è di tipo non residenziale, la moglie non deve presentare nulla.

Esempio 5 — Coniugi con residenze diverse

Situazione: moglie residente nell'abitazione A, marito nell'abitazione B, una utenza residenziale per ciascuno, TV in entrambe.

Si può presentare? No. Si tratta di due distinte famiglie anagrafiche e il canone è dovuto per ciascuna.

Esempio 6 — Seconda casa affittata, utenza alla moglie

Situazione: genitori e figli residenti nell'abitazione A; abitazione B data in affitto; utenza A al marito, utenza B alla moglie; TV in entrambe.

Si può presentare? Sì, la moglie compila il Quadro B indicando il codice fiscale del marito. Non va indicato il codice fiscale dell'inquilino, che dovrà verificare separatamente il proprio obbligo.

Esempio 7 — Figli residenti in abitazione separata

Situazione: coniugi residenti in A, figli residenti in B; utenza A alla moglie, utenza B al marito; TV in entrambe.

Si può presentare? Sì, il marito (famiglia di A) compila il Quadro B per addebitare il canone sull'utenza della moglie. I figli in B sono una famiglia anagrafica autonoma e pagano con modello F24.

Esempio 8 — Due utenze entrambe al marito

Situazione: famiglia residente in A, abitazione B affittata; entrambe le utenze residenziali intestate al marito; TV in entrambe.

Si può presentare? No. Il canone è addebitato su una sola utenza. Non va indicato il codice fiscale dell'inquilino.

Esempio 9 — Decesso del titolare unico dell'utenza

Situazione: persona sola titolare di utenza residenziale, TV in casa, decesso del titolare.

Si può presentare? Sì, un erede può presentare il Quadro B se lui o un altro erede è intestatario di un'utenza su cui è dovuto il canone, indicando nel campo "data inizio" la data del decesso.

Esempio 10 — Vecchia disdetta per suggellamento

Situazione: due coniugi, una utenza residenziale al marito, denuncia di cessazione per suggellamento presentata prima del 2016, nessun apparecchio TV.

Serve la dichiarazione? Sì, va compilata l'apposita sezione del Quadro A.

Esempio 11 — Inquilino con utenza intestata al proprietario

Situazione: inquilino in affitto, utenza intestata al proprietario, TV in casa.

Può presentare? No, non è intestatario dell'utenza. È però tenuto al pagamento del canone perché detiene un TV, da versare con modello F24, salvo che faccia già parte di una famiglia anagrafica che paga il canone o sia titolare di altra utenza residenziale su cui il canone è già addebitato.

Esempio 12 — Inquilino intestatario dell'utenza

Situazione: inquilino in affitto con utenza residenziale a suo nome, TV in casa.

Può presentare? Di norma è tenuto al pagamento perché detiene un TV. Può presentare il Quadro B solo se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (es. residenza mantenuta dai genitori), indicando il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza su cui il canone è dovuto.

Esempio 13 — Utenza D3 senza apparecchi TV

Situazione: due coniugi, una utenza di tipologia D3 intestata al marito, nessun apparecchio TV.

Serve la dichiarazione? Sì, se i coniugi sono residenti nell'abitazione, il marito compila l'apposita sezione del Quadro A.

Esempio 14 — Disdetta nel 2015 per cessione del TV

Situazione: due coniugi, utenza residenziale al marito, disdetta presentata nel 2015 per cessione dell'apparecchio, nessun ulteriore TV.

Serve la dichiarazione? Sì, se nel frattempo non sono entrati in possesso di altri apparecchi TV, il marito compila l'apposita sezione del Quadro A.

Esempio 15 — Residente all'estero con casa in Italia

Situazione: contribuente residente all'estero, abitazione in Italia con utenza non residenziale e apparecchi TV.

Si può presentare? No. La residenza all'estero non esonera dal pagamento se in Italia ci sono apparecchi TV: si paga con modello F24. In assenza di TV e con utenza residenziale, invece, si può presentare il Quadro A.

Esempio 16 — Coniuge erede, nessun apparecchio TV

Situazione: due coniugi, utenza intestata al marito poi deceduto, moglie erede, nessun apparecchio TV.

Si può presentare? Sì, la moglie erede può presentare la sezione "Dichiarazione" del Quadro A per evitare l'addebito sull'utenza ancora intestata al marito deceduto.

Esempio 17 — Coniuge erede, presenza di apparecchi TV

Situazione: come l'esempio 16 ma con apparecchi TV in casa.

Si può presentare? No. In attesa della voltura dell'utenza, il canone resta addebitato sulla fattura intestata al marito deceduto.

Esempio 18 — Genitore deceduto, figlia erede residente altrove

Situazione: genitore deceduto con utenza a suo nome, figlia erede coniugata residente in altra abitazione dove il coniuge ha un'utenza residenziale, TV presente.

Serve la dichiarazione? Sì, la figlia erede compila il Quadro B indicando il codice fiscale del coniuge e, nel campo "data inizio", la data del decesso.

Esempio 19 — Acquisto di un TV dopo una dichiarazione di non detenzione

Situazione: due coniugi, utenza residenziale al marito, dichiarazione di non detenzione presentata in passato, successivo acquisto di un apparecchio TV.

Serve la dichiarazione? Sì, va presentata tempestivamente la dichiarazione compilando il Quadro C, indicando la data della precedente dichiarazione di non detenzione.

Nota: gli esempi hanno valore esemplificativo e sono basati sulle indicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Per il proprio caso specifico è sempre consigliabile verificare la modulistica aggiornata o chiedere una consulenza.

Rimborso del canone RAI non dovuto

Se il canone RAI in bolletta è stato addebitato per errore, si può chiedere il **rimborso** presentando l'apposito modello all'Agenzia delle Entrate. Le istruzioni e la modulistica sono disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia, che è il riferimento principale per tutte le pratiche di esenzione e rimborso. È sempre consigliabile conservare la documentazione che attesta il diritto all'esenzione.

Fonti istituzionali utili

Per ogni pratica relativa al canone RAI in bolletta, affidati esclusivamente alle fonti ufficiali:

RAI – Canone TV ordinario; RAI – FAQ apparecchiature soggette a canone; Agenzia delle Entrate – Canone TV; e ARERA per la regolazione della bolletta elettrica.

Hai bisogno di aiuto con la bolletta? Rivolgiti a noi

Se hai dubbi sul **canone RAI in bolletta**, su una voce della fattura o vuoi capire se stai pagando correttamente, puoi rivolgerti direttamente a noi di **GestioneUtenze.it**, il servizio di gestione utenze luce e gas. Siamo consulenti energetici indipendenti: analizziamo la tua bolletta voce per voce, verifichiamo addebiti ed errori e ti aiutiamo a scegliere l'offerta luce e gas più conveniente, senza essere legati a un unico fornitore.

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Domande frequenti

Quanto costa il canone RAI in bolletta nel 2026?

L'importo ordinario del canone RAI in bolletta per il 2026 è di 90 euro annui, suddivisi in 10 rate mensili addebitate da gennaio a ottobre nella fattura dell'energia elettrica dell'abitazione di residenza.

Chi deve pagare il canone RAI in bolletta?

Deve pagarlo il titolare di un'utenza elettrica domestica residente nell'abitazione dove vive la famiglia anagrafica. Il canone è dovuto una sola volta per famiglia, indipendentemente dal numero di televisori presenti in casa.

Come faccio a non pagare il canone RAI in bolletta?

Per non ricevere l'addebito occorre presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, ad esempio se non si possiede un televisore o se si rientra nei requisiti di esenzione per gli over 75 con determinati limiti di reddito. Il modulo va inviato telematicamente, tramite intermediario, raccomandata o PEC secondo le istruzioni ufficiali.

Come chiedere il rimborso del canone RAI addebitato per errore?

Se il canone RAI in bolletta è stato addebitato senza che fosse dovuto, si può richiedere il rimborso presentando l'apposito modello all'Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione che attesta il diritto all'esenzione.

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